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Noto, “sono stata aggredita da un operaio Enel”, ma era un suo ex. La Cassazione respinge il ricorso

Dopo le dimissioni dall'ospedale, la donna ha cambiato versione, accusando l'83enne in questione, uomo con il quale aveva avuto una relazione sentimentale che non avrebbe voluto rendere pubblica

Dichiarazioni inattendibili e tabulati telefonici delle telefonate con la figlia che smentiscono la linea temporale degli accadimenti: la Cassazione ha respinto il ricorso di una 77enne contro la sentenza della Corte d’Appello assolveva un 83enne precedentemente condannato in primo grado per tentato omicidio e violazione di domicilio.

I fatti si riferiscono al gennaio del 2015, quando la donna racconta di essere stata aggredita da uno sconosciuto che indossava la tuta dell’Enel e di essere stata colpita a calci e pugni. Dopo le dimissioni dall’ospedale, la donna ha cambiato versione, accusando l’83enne in questione, uomo con il quale aveva avuto una relazione sentimentale che non avrebbe voluto rendere pubblica.

L’uomo fu condannato in primo grado ma assolto per non aver commesso il fatto in secondo in quanto la Cda ritenne inattendibili le dichiarazioni della donna e della figlia, con quest’ultima che aveva dichiarato di aver sentito la mamma il giorno dell’aggressione (il 31 gennaio) mentre l’indomani avrebbe trovato il telefono irraggiungibile, e di essersi accorta dell’accaduto solo dopo qualche giorno. Una versione smentita dalle analisi dei tabulati telefonici, in quanto le due donne hanno avuto una conversazione telefonica di 36 secondi il giorno successivo all’aggressione.

La Corte d’Appello aveva inoltre ritenuto che l’aggressione fosse avvenuta tra le 10 e le 19 dell’1 febbraio – stando all’analisi delle celle di aggancio – del telefono cellulare e che, dunque, le due avessero mentite.

Nel ricorso in Cassazione, il legale della donna deduceva la violazione dell’articolo 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo e connesso vizio di motivazione per aver ritenuto inattendibili le dichiarazioni della parte civile e della figlia, senza farne oggetto di specifici approfondimento in sede di rinnovazione istruttoria. Chiedeva, dunque, che venissero riascoltate le due.

Ma per la Cassazione il ricorso è stato definito infondato e per questo è stato respinto. “Le ragioni di inattendibilità delle due donne – è riportato sulla sentenza – sono state logicamente desunte dall’analisi ragionata delle evidenze tecniche, in combinazione con le oscillazioni mnemoniche manifestate… nella versione resa dapprima in sede di denuncia, con la rettifica giunta dopo venti giorni che indicava l’autore dell’aggressione… e con il supporto della deposizione processuale della figlia, contraddetta dal tabulato telefonico”.


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